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  • Immagine del redattoreFabio Micali

Aereo in ritardo e risarcimento del danno



Viaggio in aereo e purtroppo qualche volta sono stato vittima insieme a molti miei clienti e amici di sgradevoli ritardi.

La responsabilità del vettore aereo è disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, e impone al passeggero che voglia richiedere un risarcimento dei danni, l’onere di provare l’effettivo disagio patito.

Ma non sempre il risarcimento si dimostra difficile da quantificare ed ottenere.

Il Regolamento (CE) 261/2004 che integra la Convenzione di Montreal, prevede un risarcimento dei danni predeterminato e senza obbligo per il passeggero di fornire la prova concreta del danno effettivamente sofferto. Tale forma di indennizzo e’ definito dalla normativa comunitaria vigente col termine di “compensazione pecuniaria”.

Tale normativa dell’Unione Europea, più favorevole per il passeggero, si applica a tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da:

un aeroporto comunitario compresi Norvegia, Islanda e Svizzera; un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione verso un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), nel caso in cui la compagnia  aerea che effettui il volo sia comunitaria.

La compensazione per il passeggero prevede le seguenti somme:

Per il ritardo di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a 1.500 Km, il risarcimento sarà pari a 250 euro;

In caso di ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, spetterà al passeggero un importo di 400 euro;

Se il ritardo dura quattro o più ore, per tutte le tratte superiori a 3.500 Km, il risarcimento spettante equivale a 600 euro. In base alla mia esperienza personale, debbo dire che quasi tutte le compagnie da me invitate a provvedere al pagamento della compensazione, hanno corrisposto quanto richiesto in via stragiudiziale, nel giro di poche settimane dalla ricezione della mia lettera di messa in mora, in alcuni casi riconoscendo anche una somma ulteriore a titolo di rimborso delle spese legali dovute per il mio intervento.


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